Sunday, 20 May, 2012 - 10:08
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Le “Disposizioni preliminari alla Tariffa doganale comune” consentono l'applicazione di un “dazio forfettario” (2,5%) ad valorem sulle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, oppure contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che abbiano le seguenti caratteristiche: presentano carattere occasionale; sono merci riservate all'uso personale o familiare; sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento. L’applicazione del dazio forfettario del 2,5% è possibile quando il valore delle merci, per le quali è prevista l’applicazione di dazi all’importazione, non supera 700 Euro, per spedizione o per viaggiatore. Si precisa che il dazio forfettario non può essere applicato ai "Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati", spediti oppure a seguito di viaggiatori, in quantità superiore ai limiti fissati (articolo 31 o 46 del Regolamento CEE 918/83, come modificato dal Regolamento CEE 355/94).
In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento: dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.
In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE,l'importatore dovrà provvedere al pagamento: dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.
La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (articoli 29 e seguenti del Regolamento CEE n. 2913/92 eart. 32 dello stesso Regolamento CEE). Invece la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità (articolo 69 del DPR n. 633/72). Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.
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