Mercoledì, 22 febbraio, 2012 - 20:48
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Al riguardo la normativa prevede che decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, qualora ne abbia fatto richiesta. Si precisa, inoltre, che il comma 3 del citato art. 4 del DPR n. 277/2000 stabilisce che il credito può essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare nel quale lo stesso è sorto. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza va presentata richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
I modelli, le istruzioni ed il software per la richiesta di rimborso delle accise gravanti sul gasolio per autotrazione, sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it).
L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20kw rientra nel campo di applicazione del regime fiscale vigente sull'energia elettrica (regolato dal Titolo II del Testo Unico approvato con D.L.vo. 26/10/1995, n. 504, modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26 per ciò che concerne l'accisa e dall'articolo 6 del D.L. 28/11/1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27/1/1989, n. 20, da ultimo modificato dall'articolo 5 del medesimo D.L.vo 26/07, per ciò che concerne l'addizionale comunale e provinciale). Pertanto, ai sensi dell'art. 53 del citato Testo Unico, il soggetto che intende esercitare tale officina di produzione (per uso proprio) deve farne denuncia all'Ufficio delle dogane, competente per territorio, che esegue la verifica dell'impianto e rilascia la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico. Nel caso invece che il soggetto intenda esercitare un’officina di produzione a scopo commerciale, in luogo della denuncia è prevista, ai sensi dell'art. 53 bis, la comunicazione al medesimo Ufficio, salvo che non vi siano consumi per usi propri dello stesso produttore ancorché esenti. Il suddetto Ufficio, al quale richiedere la modulistica, potrà determinare, in relazione al tipo di impianto ed all'utilizzo dell'energia elettrica, le modalità di pagamento, se dovuto, e gli adempimenti connessi. Fermo restando che l'accisa e l'addizionale sono dovute sia se l'energia elettrica viene fornita al consumatore finale e sia se viene consumata dallo stesso produttore. In via generale, si fa presente che le aliquote dell'imposta sono riportate nell'Allegato I al Testo Unico, le agevolazioni sono elencate nell'art. 52, sempre del Testo Unico. Le aliquote e le agevolazioni vigenti per l'addizionale comunale e provinciale sono indicate nel citato art. 6 del D.L. 511/1988.
Gli esercenti a scopo di vendita di prodotti alcolici sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del D.L.vo n. 504/95, a presentare all'Ufficio delle dogane competente per territorio, denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 773 del 18/06/1931).
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