Mercoledì, 22 febbraio, 2012 - 20:50
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Mercoledì, 22 febbraio, 2012 - 20:50
È possibile ricorrere all'istituto dell'esportazione temporanea, procurandosi un apposito documento doganale internazionale (il cosiddetto Carnet ATA) presso una Associazione abilitata (per l'Italia, presso l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) che accompagnerà la merce. Si precisa che il termine per la reimportazione della merce non può superare il termine di validità del carnet stesso. Nel caso di vendita all'estero della merce, è necessario che l’operazione sia regolarizzata ai fini doganali, come prevede al riguardo l'art. 798 del Regolamento CEE 2454/93, ossia: l'esportatore deve presentare, insieme al Carnet ATA, una dichiarazione d'esportazione definitiva su uno specifico modello doganale (il DAU); la dogana d'esportazione invalida il volet (ossia la parte staccabile) e la matrice reimportazione del Carnet e quindi vista l'esemplare n. 3 del DAU, attestando così che la merce è stata esportata definitivamente.
L'esportazione di merce per la riparazione rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di “perfezionamento passivo”. Tale regime consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di “perfezionamento” (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di reimportare i prodotti ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stato effettuato gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio. Invece se per la lavorazione è previsto il pagamento di un compenso, sull’importo di questo verrà calcolato il dazio e l’IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento). L’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall’ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.
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