Воскресенье, 20 Май, 2012 - 10:46
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Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente, nel Paese di destinazione al momento dell’importazione verranno applicate le norme previste dal Paese stesso al riguardo. Nel caso in cui, per queste spedizioni, venga utilizzato il servizio fornito da corrieri internazionali o dall’Ente postale, sarà necessario compilare la relativa distinta di accompagnamento della spedizione.
Per le operazioni di esportazione effettuate prima del 1° luglio 2007, nonché per le operazioni svolte successivamente a detto termine ma escluse dall’ambito applicativo del nuovo Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS), si precisa che la richiesta del duplicato dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale di esportazione deve essere effettuata all'ufficio doganale di esportazione, ossia alla dogana di partenza (che può coincidere con quella di uscita).
Per le operazioni effettuate in AES, l'apposizione del visto uscire sulla copia 3 del DAU viene sostituita dal messaggio elettronico "risultati di uscita ", inviato dalla Dogana di uscita alla Dogana di esportazione, ai sensi degli art. 796 quater, quinquies e sexies del reg.CEE 2454/94, modificato dal reg. CE 1875 del 18.12.2006. Per le esportazioni con diritto alla restituzione, l’attestazione del visto uscire è apposta, dalla dogana di esportazione, completa di timbro e firma del funzionario doganale, sul retro dell’esemplare 3a del DAU, sulla base dell’anzidetto messaggio “risultati di uscita”. La dogana di emissione invierà l’esemplare 3a al SAISA, entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle attestazioni ricevute dalla dogana di uscita. Sotto il profilo fiscale, l'operazione costituisce “una cessione all'esportazione” e non è imponibile ai fini IVA (articolo 8 del DPR n. 633/72).
Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente nel Paese di destinazione, al momento dell’importazione, verranno applicate le norme ivi previste. Per quanto concerne le formalità doganali all'esportazione, si fa presente che occorre vincolare i beni destinati ad uscire dal territorio comunitario allo specifico regime mediante presentazione della dichiarazione doganale di esportazione,, accompagnata dai documenti commerciali e dalle eventuali licenze, autorizzazioni o titoli qualora obbligatoriamente richiesti per l’esportazione di quel tipo di merce. Attualmente vige, per i casi previsti dalla normativa comunitaria, il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS), secondo il quale si prevede che l'operatore presenti la dichiarazione doganale all'ufficio doganale di esportazione, il quale, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE), documento destinato a scortare la merce fino alla dogana di uscita. Sotto il profilo fiscale, l'operazione costituisce “una cessione all'esportazione” e non è imponibile ai fini IVA (articolo 8 del DPR n. 633/72).
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