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Frequently Asked Questions - Franchigie

La vigente normativa comunitaria e la relativa prassi nazionale (art. 45 del Reg. CEE n.918/83 come modificato dal Regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio e Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 43/D del 28/11/2008) prevede l’esenzione dai dazi doganali, dall’IVA e dalle accise per le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 € per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430,00 € nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (per viaggiatori aerei e viaggiatori via mare si intendono tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto). Per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150,00 € per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, si precisa che il valore delle singole merci non può essere frazionato. Si precisa che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore dello stesso.

Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art.27 del Reg.CEE n.918/83) consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore di 150 €. Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco. Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 €), la franchigia ai fini dell’IVA è fissata in 22 € (art.5 del DM n.489/97); ad esempio, per l’acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 €, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA. Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato. Pertanto, nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento: dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione che, comunque, non vengono applicate quando le merci possono godere della franchigia.

Sotto il profilo doganale,la normativa in vigore prevede la franchigia dai diritti all'importazione quando: la spedizione avviene da un privato ad un privato; sia priva di carattere commerciale; sia effettuata a titolo gratuito; non superi i 45 Euro per spedizione (Regolamento CEE n. 918/83, Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 n. 489 articoli 7/9). Nel caso in cui la spedizione non rientri in tale ambito, si fa presente che, in linea generale, all'atto dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, si dovrà provvedere al pagamento: dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.

Per beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un Paese al di fuori dell’Unione Europea ad uno all’interno della Unione, è consentita l’importazione in franchigia dai diritti doganali (articoli da 2 a 10 del Regolamento CEE n. 918/83 e art. 3 del DM n. 489 del 1997) ammesso che l’interessato trasferisca la sua residenza normale nel territorio della Comunità dopo averla avuta fuori dell’Unione da almeno dodici mesi consecutivi; i beni personali importati siano stati utilizzati per un periodo di almeno sei mesi nel luogo di precedente residenza. L'autorizzazione alla franchigia è rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dall'ufficio doganale periferico competente per il luogo di arrivo delle merci.

Per beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da una persona fisica residente nel territorio doganale dell’Unione Europea, è consentita l’importazione in franchigia dai diritti doganali (articoli da 16 a 19 del Regolamento CEE n.918/83). Si precisa al riguardo che: rimangono comunque esclusi dalla franchigia i beni indicati nell’articolo 17 dello stesso Regolamento (ad esempio: prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, etc.); l'importazione in franchigia potrà essere effettuata entro due anni dall’entrata in possesso dei beni. Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare all’Autorità Doganale dello Stato Membro di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da un’altra Autorità competente del Paese Terzo, che attesti che i beni importati sono stati acquisiti per successione. L‘autorizzazione alla franchigia viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, direttamente dall’ufficio doganale periferico competente per il luogo di arrivo delle merci.

Un viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, può portare con sé, in esenzione dei diritti doganali, sigarette per un quantitativo massimo di 200 pezzi (una stecca); mentre un viaggiatore che si sposta da uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea può portare con sé sigarette per un quantitativo massimo di 800 pezzi (quattro stecche).

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