星期日, 20 五月, 2012 - 11:07
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Il modello INTRA-ter può essere utilizzato sia per modificare che per integrare un modello INTRA precedentemente presentato (vale a dire per inserire un'intera operazione non precedentemente comunicata), ma non può essere utilizzato per sanare la mancata presentazione di un modello riferito ad un periodo precedente.
Le spese accessorie ed, in particolare, le spese di trasporto concorrono a determinare la base imponibile degli acquisti e/o cessioni intracomunitari. Infatti l' articolo .43 del d.l. n.331/93, nel fornire la base imponibile degli acquisti e/o cessioni intracomunitari, rimanda agli articoli da 12 a 15 del DPR n.633/72, in base ai quali viene affermato che concorrono a formare la base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti.
Le violazioni in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono sanzionate come previsto dall’'articolo 11, comma 4 del D. L.vo n. 471/1997. L'istituto del “ravvedimento operoso” è, invece, disciplinato dall'articolo 13 del D.lgs n. 472/97, come modificato dal D. L.vo n. 32/2001 e, da ultimo, dall’art. 16 del Decreto Legge n. 185/2008. In pratica, il ravvedimento per la tardiva presentazione dei Modelli INTRA si effettua con il pagamento di una sanzione ridotta (1/10 del minimo, pari a 52 euro) tramite Modello F24, indicando come codice-tributo ”8911” e come anno di riferimento quello in cui è avvenuta la violazione. Si precisa che per maggiori informazioni occorre rivolgersi direttamente al locale Ufficio delle Entrate, competente all’irrogazione delle sanzioni per la tardiva od omessa presentazione dei modelli INTRA.
Con la creazione del Mercato Unico, è stata attuata la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea senza l'espletamento di formalità doganali e senza l'applicazione dei diritti doganali per i beni acquistati e provenienti dai Paesi dell'Unione Europea. In caso di transazioni commerciali effettuate tra due soggetti d'imposta di due diversi Stati membri, l’operazione è regolamentata dalla disciplina intracomunitaria (Decreto Legge 331/93) e dalla disciplina INTRA (Decreto Legge n. 16/93). Se l’acquisto è invece effettuato a titolo di privato consumatore, sarà comprensivo della corrispondente aliquota IVA in vigore nel Paese comunitario di provenienza.
Per le cessioni di beni a soggetti passivi sammarinesi, deve essere compilato il modello Intra-1 bis (parte fiscale, da colonna 1 a colonna 4) solamente se il cedente italiano effettua scambi intracomunitari con soggetti passivi di altri Paesi UE. Al riguardo, si precisa che le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat, per cui la periodicità sarà mensile, trimestrale o annuale in relazione agli scambi effettuati con i Paesi dell'Unione Europea.
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat i movimenti di beni oggetto di riparazione (Reg. CEE 1982/2004 e Decreto 3 agosto 2005). Al riguardo, si precisa che per riparazione di un bene va inteso il ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, che non modificano in alcun modo la natura dei beni. Ovviamente ai pezzi di ricambio associati alla riparazione si applica la stessa regola della riparazione medesima, in applicazione dell'art. 12 del DPR 633/72.
La base giuridica per la lavorazione intracomunitaria con spedizione di beni è l'art. 40, comma 4-bis del DL n. 331/93. In particolare, nella situazione prospettata, l'operatore italiano:
- annota l'uscita della merce sul registro di cui all'art. 50, comma 5 DL 331/93;
- compila (se obbligato alla periodicità mensile) l'Intra 1-bis ai soli fini statistici, indicando a colonna 5 il codice 4, a colonna 6 quello del bene spedito, a colonna 9 il valore del bene.
A lavorazione eseguita, il soggetto comunitario restituisce i beni al committente italiano e invia la fattura relativa al costo della lavorazione per cui il soggetto italiano adempie ai seguenti obblighi:
- annota il rientro dei beni sul registro di cui all'art. 50, comma 5 DL 331/93;
- registra, ai sensi dell'art. 47 del citato DL 331/93, la fattura ricevuta dal soggetto comunitario relativa al costo della lavorazione che integra ai sensi dell'art. 46;
- compila (se obbligato alla periodicità mensile) il modello Intra 2-bis ai soli fini statistici, indicando a colonna 6: il codice 5, a colonna 7: quello del bene ricevuto, a colonna 10: il valore del bene più la lavorazione.
Si fa presente, inoltre, che tali operazioni non rilevano ai fini della periodicità di presentazione dei modelli Intra.
La presentazione dei modelli INTRASTAT (elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) è collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura è stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata. In particolare, relativamente agli acquisti intracomunitari, si fa presente che i dati da indicare nel relativo elenco, non coincidono, a volte, con quello dei beni consegnati o spediti nello stesso periodo atteso che la registrazione delle fatture di acquisto deve avvenire con riferimento al mese di ricevimento della fattura che può essere diverso da quello di ricevimento dei beni. Comunque, tale sfasamento temporale non può superare un mese che diventano due solamente in caso di autofatturazione per mancata ricezione della fattura di acquisto. Infatti, l'art. 46 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura di acquisto deve pervenire entro il mese successivo a quello di arrivo dei beni e il successivo art. 47 prevede, poi, che detta fattura deve essere registrata con riferimento al mese di ricevimento della fattura stessa. Per ulteriori informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi all'ufficio doganale competente per territorio (in base alla sede del soggetto obbligato) nella ricezione dei suddetti modelli.
Il modello Intrastat deve essere compilato solo se nel periodo di riferimento è stata effettuata un'operazione intracomunitaria. Pertanto, non è necessario presentare dei modelli in bianco nel caso in cui nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni intracomunitarie.
La cessione di un autoveicolo nuovo a soggetto di altro Paese comunitario (anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta) costituisce una "cessione intracomunitaria" non imponibile ai fini IVA (articolo 41, comma 2, del D.L. n.331/93) da rilevare nei modelli Intrastat (Intra1-bis). Nell'ipotesi in cui l'autoveicolo sia "usato", per tale si intende un veicolo che abbia "percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione" (art. 38, commi 3 e 4 del D.L. n.331/93), per l'applicazione dell'IVA, è rilevante lo status dell’acquirente di altro Paese comunitario, pertanto, occorre chiarire se l'autoveicolo italiano viene acquistato dal citato soggetto a titolo "privato", ovvero nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti, in base alle vigenti disposizioni di legge, se l'acquirente agisce in qualità di soggetto privato, l'IVA è dovuta in Italia; se, invece, l'acquirente agisce in qualità di soggetto passivo ai fini IVA in altro Stato membro, l'imposta è ivi dovuta e l'operazione rientra nell'ambito della disciplina Intrastat.
Il soggetto obbligato, che ha accertato all’inizio dell’anno una periodicità annuale, qualora nel corso del medesimo anno superi la soglia dei 180.000,00 euro è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Al riguardo, si precisa che il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
Il soggetto obbligato, che ha accertato all’inizio dell’anno una periodicità annuale, qualora nel corso del medesimo anno superi la soglia dei 40.000,00 euro è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza trimestrale a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Qualora nel corso dell’anno venga superata la soglia dei 250.000,00 euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Infine, si precisa che, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, deve essere presentato anche un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.
Il Decreto 20 dicembre 2006 ha, tra l’altro, introdotto novità sostanziali relativamente al sistema di calcolo della periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat. Tale periodicità va determinata all’inizio di ciascun anno in base agli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno precedente. Al riguardo, si precisa che va effettuato il cambio di periodicità in corso d’anno in caso di superamento del valore delle soglie. Si riportano qui di seguito i parametri per determinare la periodicità per la presentazione, da parte del soggetto obbligato, dei modelli Intra-2 bis (acquisti): da 0,00 a 180.000,00 euro, la presentazione avverrà con cadenza annuale e dovrà essere presentato un unico elenco entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento (5 febbraio se presentato telematicamente); oltre 180.000,00 euro, la presentazione avverrà con cadenza mensile e dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo delle operazioni effettuate ogni mese entro il giorno 20 (25 se presentato telematicamente) del mese successivo a quello di riferimento.
Il Decreto 20 dicembre 2006 ha, tra l’altro, introdotto novità sostanziali relativamente al sistema di calcolo della periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat. Tale periodicità va determinata all’inizio di ciascun anno in base alle cessioni effettuate nell’anno precedente. Al riguardo, si precisa che va effettuato il cambio di periodicità in corso d’anno in caso di superamento del valore delle soglie. Si riportano qui di seguito i parametri per determinare la periodicità per la presentazione, da parte del soggetto obbligato, dei modelli Intra-1 bis (cessioni): da 0,00 a 40.000,00 euro, la presentazione avverrà con cadenza annuale e dovrà essere presentato un unico elenco entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento (5 febbraio se presentato telematicamente); oltre i 40.000,00 e fino ai 250.000,00 euro, la presentazione avverrà con cadenza trimestrale e dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nel trimestre entro il mese successivo al trimestre di riferimento (se presentato telematicamente si fruisce di ulteriori 5 giorni di tempo); oltre i 250.000,00 euro, la presentazione avverrà con cadenza mensile e dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo delle operazioni effettuate ogni mese entro il giorno 20 (25 se presentato telematicamente) del mese successivo a quello di riferimento.
La specifica operazione è regolamentata dalla Circolare Ministeriale n. 13 del 23/02/1994. In particolare la citata circolare, al cap. 16.2 primo caso, prevede che la realizzazione del mercato unico interno rende possibile il ricorso all'operazione triangolare anche da parte di soggetti d'imposta appartenenti a tre diversi Stati comunitari. Nel caso di specie il soggetto italiano nel rapporto con il fornitore francese pone in essere un acquisto intracomunitario e nel rapporto con il cliente olandese effettua una cessione intracomunitaria, pertanto: integra e registra la fattura ricevuta dal soggetto francese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93, senza esporre l’IVA a norma dell’art. 40, comma 2, del medesimo Decreto Legge; emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), DL 331/93, nei confronti del soggetto olandese designandolo con annotazione sulla fattura quale debitore d’imposta; compila l’Intra-2 bis, dalla colonna n. 1 alla colonna n. 6, relativamente all’acquisto (da soggetto francese) indicando nella colonna n. 6 (natura della transazione) la lettera “A” anziché il codice “1”; compila l’Intra-1 bis, dalla colonna n. 1 a quella n. 5, relativamente alla cessione (a soggetto olandese) indicando nella colonna n. 5 (natura della transazione) la lettera “A” anziché il codice “1”.
La specifica operazione è regolamentata dalla Circolare Ministeriale n. 13 del 23/02/1994. In particolare la citata circolare, al cap. 16.2 secondo caso, prevede che la realizzazione del mercato unico interno rende possibile il ricorso all'operazione triangolare anche da parte di soggetti d'imposta appartenenti a tre diversi Stati comunitari. Nel caso di specie il soggetto italiano effettua una cessione intracomunitaria ed: emette fattura non imponibile (art. 41, comma 1 del DL 331 del 1993) nei confronti del cliente spagnolo, da annotare distintamente nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633 del 1972); compila il relativo modello INTRA per le cessioni, indicando alle colonne 2 e 3 il codice ISO ed il numero identificativo dell'operatore spagnolo. La compilazione dell'elenco agli effetti statistici è obbligatoria solo per gli operatori che presentano i modelli INTRA con cadenza mensile; in tal caso alla colonna 12 (Paese di destinazione) va indicato il codice ISO dello Stato comunitario destinatario del bene.
Nel caso di una transazione commerciale effettuata tra due soggetti d'imposta di due diversi Stati membri, l'operazione è regolamentata dalla disciplina intracomunitaria, dettata dal Decreto Legge 331/93, e dalla disciplina INTRASTAT, dettata dal Decreto Legge n. 16/93. Al riguardo si fa presente che le condizioni affinché un'operazione sia assoggettata alla disciplina Intrastat sono che la transazione a titolo oneroso avvenga tra due soggetti d'imposta identificati in due Stati membri dell'U.E. con fattura non imponibile IVA da parte del cedente (nella quale deve essere menzionato il codice IVA dell'acquirente) e che vi sia il trasferimento fisico del bene da uno Stato membro ad un altro.
L'acquisto di un autoveicolo effettuato in un Paese comunitario non costituisce una "importazione" bensì un "acquisto intracomunitario" ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93. Il comma 3 lettera e) del citato art. 38 stabilisce che un autoveicolo "nuovo" in arrivo da un altro Stato UE è soggetto al pagamento dell'IVA in Italia sia se acquistato a titolo di impresa che da privato consumatore. Il comma quarto del medesimo articolo stabilisce che un autoveicolo non si considera "nuovo" alla duplice condizione che abbia "percorso oltre 6.000 (seimila) chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione". Nell'ipotesi in cui l'autoveicolo sia "usato", per l'applicazione dell'IVA, è rilevante lo status del cessionario italiano: con riferimento all'istanza, dunque, occorre chiarire se l'autoveicolo in questione viene acquistato dal soggetto italiano a titolo "privato", ovvero nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti, in base alle vigenti disposizioni di legge, se il venditore è un soggetto passivo d’imposta e l'acquirente agisce in qualità di soggetto privato, l'IVA è dovuta nel Pese comunitario di provenienza; se, invece, l'acquirente agisce in qualità di un soggetto passivo ai fini IVA in Italia, l'imposta è ivi dovuta secondo l'aliquota vigente ed in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e seguenti del citato D.L. n. 331 del 1993. In tale ultima ipotesi il contribuente, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 52/E/2008, per ottenere l’immatricolazione del veicolo, deve preventivamente dare prova, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, della natura strumentale del medesimo mediante, tra l’altro, una dichiarazione attestante l’oggetto delle propria attività e la volontà a non utilizzare il mezzo per la rivendita. Solo previo riscontro degli elementi forniti l’Ufficio, attraverso un apposito canale informatico, comunica al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti terrestri i dati necessari per consentire l’immatricolazione e l’iscrizione nei pubblici registri del veicolo.
L'argomento in questione è regolamentato dal DM 27 ottobre 2000 allegato VII (G.U. n. 261 dell'8/11/2000), dal DM 12 dicembre 2002 (G.U. n. 298 del 20/12/2002), dal Decreto 3 agosto 2005 (G.U. n. 186 dell'11/08/2005) e, da ultimo dal Decreto 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302 del 30/12/2006), consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it) alla voce “Intrastat”, in “Riferimenti normativi sull’Intrastat”.
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